Più si avvicina la stagione estiva e più sono ricorrenti i contratti per l’affidamento a terzi delle imprese balneari.
Che cosa prevede il contratto?
Nella prassi commerciale, il contratto prevede l’affitto di ramo d’azienda o del comodato relativo ad attività che sono comprese nella concessione demaniale, ma di cui l’imprenditore intende assegnarne l’esercizio ad altri.
A cosa è necessario prestare attenzione?
In questi casi, è necessario prestare attenzione:
- al rapporto privatistico basato sull’accordo commerciale;
- al rapporto con l’Amministrazione Pubblica (comunale, regionale, etc) che ha rilasciato la concessione demaniale marittima e con la quale si è instaurato il rapporto pubblicistico.
Non è sufficiente, infatti, redigere il contratto tra imprese ai fini della regolare esecuzione delle attività oggetto di affidamento. Accanto a ciò, è necessario procedere anche con la richiesta di autorizzazione ex art. 45-bis (codice della navigazione) all’Amministrazione Pubblica, affinché consenta lo svolgimento di parte delle attività ad altro soggetto diverso dal concessionario.
Questo passaggio, spesso ignorato, è in realtà cruciale per evitare rischi e correlate responsabilità per l’imprenditore “affittante”. Questo infatti, potrebbe vedersi dichiarare la decadenza dalla concessione proprio per non avere chiesto la suddetta prescritta autorizzazione alla Pubblica Amministrazione.
Le regolamentazioni
L’art. 30, c. 1 del Regolamento al Codice della Navigazione prevede che il concessionario debba esercitare direttamente la concessione. Quindi, laddove tale volontà non vi sia, è possibile sostituire un altro soggetto nello stesso titolo concessorio. In alternativa, è possibile affidargli alcune attività, incidendo non sulla titolarità della concessione, ma sulla sua gestione, che in parte viene delegata a terzi soggetti.
Nel primo caso si verte in ambito di subingresso, nel secondo invece trattasi di “subconcessione”; vale a dire che l’autorizzazione consente l’esercizio delle sole attività per le quali è presentata la richiesta e rilasciato l’assenso.
Le dichiarazioni del Consiglio di Stato
A tal proposito, interessante è la pronuncia del Consiglio di Stato. Questo sottolinea, in particolare, come le attività che sono affidate ad altra impresa debbano essere ricomprese nella concessione demaniale marittima. Infatti, non è possibile autorizzare l’esercizio di servizi che non siano espressamente contemplati nella concessione stessa.
Da ciò deriva che laddove il subconcessionario svolga attività che esulino dalla concessione demaniale, l’autorizzazione a suo tempo rilasciata può essere revocata, con il conseguente diritto del concessionario a riottenere l’intera area oggetto di affidamento.
Il caso di riferimento
Il caso riguarda il concessionario titolare di una concessione destinata alla realizzazione e gestione di un porto turistico. Viene richiesta alla Pubblica Amministrazione l’autorizzazione per affidare a un altro soggetto la gestione di una parte dell’area, dedicata alla posa di ombrelloni e sedie.
L’autorizzazione ex art. 45-bis viene rilasciata, ma il subconcessionario amplia la propria attività realizzando anche delle strutture finalizzate a uno stabilimento balneare con bar e ristorante. Il Consiglio di Stato, in considerazione dell’abuso del subconcessionario, ha quindi dichiarato la cessazione dell’autorizzazione amministrativa rilasciata e la ripresa dell’area in favore del concessionario.
Alla luce di queste considerazioni, occorre dunque fare molta attenzione nella gestione di tali operazioni, per le quali è richiesta, più che mai, l’assistenza di professionisti preparati.
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