L’obbligo di garanzia per vizi e difformità dell’opera gravante sull’appaltatore e le tutele
La garanzia per vizi e difformità dell’opera, nell’ambito di un contratto di appalto, è quella che grava in capo all’appaltatore una volta che lo stesso abbia realizzato quanto commissionatogli dal committente.
Il contratto di Appalto: committente e appaltatore
Nel contratto di Appalto, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e difformità dell’opera, posto che il committente ha il pieno diritto di ricevere un’opera realizzata a regola d’arte.
Il committente, prima della consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. In questa sede, può accettarla senza riserve (perdendo in tal caso il diritto a far valere la garanzia, se le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili) oppure muovere contestazioni.
I termini per le contestazioni
A tale riguardo, occorre tenere bene a mente i termini entro i quali effettuarle. Il committente, infatti, deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore vizi e difformità entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia è un atto a forma libera, fermo restando che l’onere della prova circa la sua tempestiva effettuazione ricade sul committente. Quest’ultimo, infatti, in mancanza di contestazioni scritte, potrebbe trovarsi in seria difficoltà probatoria.
L’azione di garanzia contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Le conseguenze per vizi e difformità
Quanto alle conseguenze che derivano dalla presenza di vizi e difformità, il committente può chiedere che essi siano eliminati a spese dell’appaltatore. In alternativa, può richiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno per colpa dell’appaltatore.
Se, invece, l’opera risulta inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Esiste altresì una garanzia decennale in caso di rovina dell’opera dovuta a vizio del suolo o difetto di costruzione, a condizione che la denunzia venga effettuata entro un anno dalla scoperta.
Si tratta, dunque, di una normativa assai insidiosa, tanto sotto il profilo probatorio quanto sotto il profilo sostanziale, per cui necessita un attento esame ed un’assistenza adeguata.
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