In caso di infortuni sul lavoro o malattia professionale, il datore di lavoro è obbligato a svolgere una serie di adempimenti con modalità e termini inderogabili. Al contempo, al lavoratore spettano la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione di una indennità. Quest’ultima, in parte è a carico dell’INAIL e in parte è a carico del datore di lavoro.
Quando si parla di infortuni sul lavoro?
Si definiscono infortuni sul lavoro gli incidenti accaduti “per causa violenta in occasione di lavoro”, da cui sia derivata o la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Si parla, nello specifico, di:
- inabilità permanente assoluta, quando la possibilità di lavorare sia inibita completamente e per tutta la vita;
- permanente parziale, quando l’attitudine al lavoro diminuisce in misura superiore al 10% e per tutta la vita;
- temporanea assoluta, quando la conseguenza di un infortunio impedisce di lavorare totalmente e di fatto per più di tre giorni.
Causa violenta e malattia professionale
La causa violenta è un’azione determinata e concentrata nel tempo che arreca danno all’organismo del lavoratore.
Si considera invece malattia professionale qualsiasi infermità contratta nell’esercizio e a causa del lavoro al quale è adibito il lavoratore.
In presenza di sospetta malattia professionale, l’INAIL è tenuto a svolgere tutti gli esami necessari per la verifica e l’approfondimento del rapporto causale.
Cosa fare dopo l’infortunio sul lavoro?
Il lavoratore è obbligato ad informare il datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Inoltre, deve fornire al datore di lavoro:
- il numero identificativo del certificato medico;
- la data di rilascio;
- i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente per via telematica sul portale INAIL, entro 2 giorni (24 ore in caso di morte o pericolo di morte).
Cosa comprende l’assicurazione INAIL?
L’assicurazione INAIL comprende gli infortuni sul lavoro occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno da casa a lavoro. Il percorso da seguire deve essere quello abitualmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve. In tal caso, tuttavia, deve essere giustificato dalla concreta situazione della viabilità o per la gestione dei figli minori. Le brevi soste non escludono l’indennizzabilità, così come gli infortuni che si verifichino in trasferta, in quanto attività accessorie all’attività lavorativa.
Al di là di quanto percepito dall’INAIL o dal datore di lavoro a titolo di indennità, ove a carico di quest’ultimo sia ravvisabile una condotta colposa, il lavoratore può richiedere un risarcimento del danno.
Le responsabilità del datore di lavoro
In capo al datore di lavoro vi è la titolarità di una posizione di garanzia da cui discende l’obbligo di disporre tutte le misure antinfortunistiche e di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte di eventuale preposti e dei lavoratori.
Infatti, il datore di lavoro è garante dell’incolumità fisica di questi ultimi. Tale obbligo, poi, non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione. Questo, infatti, ha la funzione di supportare il datore di lavoro, non di sostituirlo.
Il comportamento del lavoratore può risultare fuori dalle responsabilità del datore di lavoro solo quando abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute. Si deve connotare, quindi, come del tutto imprevedibile o inopinabile, sicché tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso il dovere di prevenire l’eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore.
Seppur non si può chiedere al datore di lavoro di creare un ambiente di lavorativo “a rischio zero”, lo stesso deve comunque adottare le misure che “nel caso concreto” e alla “specifica lavorazione” risultino idonee. Solo il comportamento “abnorme” del lavoratore, insomma, è in grado di escludere la responsabilità in capo al datore di lavoro.
Dunque, anche nel caso in cui l’INAIL eroghi al lavoratore un’indennità in caso di condotta colposa del datore di lavoro, il lavoratore potrà comunque agire per il c.d. “danno differenziale” innanzi all’autorità giudiziaria.
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