Le normativa in tema di dimissioni volontarie
A partire dal 12 marzo 2016 è obbligatorio formalizzare le dimissioni volontarie solamente in modalità telematica mediante l’invio a mezzo PEC al datore di lavoro di un apposito modulo. Le dimissioni presentate con altre modalità non sono valide.
A cosa è dovuto tale obbligo? L’invio telematico è stato introdotto per contrastare le dimissioni in bianco, pratica che purtroppo veniva utilizzata da alcuni datori di lavoro. Per cercare di limitare ciò, si era inizialmente ricorso alla convalida delle dimissione, prima di arrivare all’invio telematico. In quest’ultimo modo, infatti, le dimissioni passano anche attraverso i sistemi dell’Ispettorato del Lavoro e non sono manipolabili in alcun modo da parte del datore di lavoro.
Le dimissioni sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli in periodo di prova, nei rapporti di lavoro domestico e nei confronti delle lavoratrici in maternità (in questo caso di parla di dimissioni per giusta causa rassegnate entro l’anno di vita del bambino e che danno diritto al trattamento Naspi).
Come presentare le dimissioni volontarie?
Le modalità
L’invio telematico delle dimissioni può avvenire:
- con il proprio PIN dispositivo o credenziali SPID/CNS;
- tramite intermediari abilitati quali patronati, sindacati, uffici territoriali dell’INL o consulenti del lavoro;
I dati
Nel modello dimissioni verranno riportati i seguenti dati:
- nome cognome e codice del lavoratore che rassegna le dimissioni;
- i dati anagrafici del datore di lavoro, tra cui codice fiscale, denominazione, sede, e PEC (generalmente questi dati vengono reperiti in automatico dal sistema informatico);
- i dati del rapporto di lavoro, come data di assunzione e tipologia contratto;
- la data di decorrenza delle dimissioni (il giorno successivo l’ultimo in cui è in essere il contratto, ovvero il primo giorno in cui si è “liberi” dal rapporto di lavoro);
- il codice identificativo del modulo e la data di trasmissione (in questo caso può essere utilizzata per dare i giorni di preavviso previsti dal contratto;
Una volta presentate, le dimissioni possono revocate entro i sette giorni successivi, con le stesse modalità previste per l’invio.
Decorrenza delle dimissioni
La data indicata nel modulo come “decorrenza delle dimissioni” coincide al primo giorno in cui il lavoratore è libero dal contratto di lavoro.
Ad esempio un lavoratore che intende dimettersi al 31/12, nel modulo dovrà riportare come decorrenza il giorno 01/01.E’ consigliabile consegnare comunque copia cartacea del modello telematico al datore di lavoro, in quanto se dovesse capitare un malfunzionamento degli strumenti elettronici del datore di lavoro, si avrebbe la certezza di averlo comunque consegnato e non rischiare di perdere dei giorni di preavviso.
Dimissioni e preavviso
Nella procedura di dimissioni online va considerato quanto previsto dai Contratti Collettivi. Pertanto, dal momento della trasmissione telematica al momento della cessazione del lavoro, deve essere rispettato il preavviso corretto, per non incorrere nella trattenuta dal datore di lavoro.
A cosa serve il preavviso?
- Per il dipendente, il preavviso ha la funzione di consentire la ricerca un’altra occupazione, in caso non abbia già un altro rapporto di lavoro;
- per il datore di lavoro, il preavviso è utile a trovare un lavoratore da sostituire a quello che ha rassegnato le dimissioni;
Quale data indicare, quindi, per presentare le dimissioni volontarie? I giorni di preavviso e la decorrenza sono stabiliti dai Contratti Collettivi, generalmente cambiano in base all’anzianità di servizio e al livello di inquadramento.
Nulla vieta al datore di lavoro di accettare le dimissioni con un periodo di preavviso inferiore a quanto previsto dal CCNL.
Cosa deve fare l’azienda in caso di dimissioni
Il datore di lavoro, alla ricezione della PEC con il modulo di dimissioni telematiche presentate dal lavoratore, effettuerà la comunicazione telematica a lui spettante tramite modello Unilav, per comunicare tali dimissioni al centro per l’impiego, entro 5 giorni dall’evento di dimissioni.
Successivamente alle dimissioni, il datore di lavoro dovrà liquidare al lavoratore tutte le spettanze a lui dovute quali:
- la retribuzione del mese in cui si sono verificate le dimissioni;
- i ratei non goduti quali ferie, permessi, 13^ ed eventuale 14^;
- il TFR, quest’ultimo eventualmente posticipabile nella busta paga successiva alle dimissioni.
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