Cos’è il credito d’imposta?
Il credito d’imposta è un beneficio fiscale che vanta il contribuente nei confronti delle casse dello Stato. Il credito può essere utilizzato per compensare eventuali debiti, per il pagamento di imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi.
Le novità sul credito d’imposta nei nuovi acquisti.
La Finanziaria 2020 ha rivoluzionato completamente il super ed iper ammortamento e, al posto delle due deduzioni, ha introdotto un credito d’imposta. Il riconoscimento del credito d’imposta è da utilizzare in compensazione nel mod. F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
Chi sono i soggetti beneficiari?
- Le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Esercenti arti e professioni: i professionisti possono fruire soltanto del credito d’imposta sui beni strumentali “ordinari” del 6%;
- Soggetti in regimi forfettari: la nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
- Sono escluse:
- le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.
Quali sono le condizioni?
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
- Beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);
- Beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
- Beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti dei beni immateriali).
I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Trasformazione del super ammortamento beni materiali in credito d’imposta (beni “generici ex super ammortamento):
(fino a 2 MLN euro di investimento)
- Aliquota credito d’imposta: 6% del costo
- Beneficio fiscale annuale: 1,2 % su 5 anni
Trasformazione dell’iper ammortamento beni materiali “Industria 4.0” in credito d’imposta:
(Beni materiali connessi all’industria 4.0 allegato A legge 11 dicembre 2016 n.232):
INVESTIMENTO
|
ALIQUOTA CREDITO D’IMPOSTA
|
BENEFICIO FISCALE ANNUALE(%) SU 5 ANNI |
FINO A 2.5 MLN EURO | 40% | 8% |
PARTE ECCEDENTE 2.5 E FINO A 10 MLN | 20% | Da 8% a 5% |
Beni immateriali “Industria 4.0” il credito d’imposta:
- Pari al 15% del costo
- Limite massimo di costi ammissibili a 700.000 euro.
Documentazione da presentare e conservare
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali:
- Conservazione di idonea documentazione:
occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- Dicitura in fattura:
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019);
- Perizia tecnica semplice:
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 (ex iper-ammortamenti) le imprese, inoltre, sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice. Questa deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
- Comunicazione al MISE:
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un’istanza preventiva.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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