Separazione e divorzio in Italia
Separazione e divorzio sono due procedure sempre più frequenti nella realtà giudiziaria italiana.
Se da una parte costituiscono l’epilogo di un matrimonio, dall’altro spesso possono rappresentare un elemento di chiarezza e stabilità per i figli minori che, talvolta, a loro malgrado, sono fin troppo partecipi di dispute genitoriali assai poco edificanti.
Divorzio o separazione?
In primo luogo, è bene ricordare che la separazione dei coniugi non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge, ma incide soltanto su alcuni effetti propri del matrimonio. Questo, in attesa che maturino i tempi per il divorzio (12 mesi dalla separazione giudiziale, 6 mesi da quella consensuale), oppure della riconciliazione, sempre possibile senza formalità.
La separazione, tanto consensuale quanto giudiziale, oltre a far cessare lo stato di convivenza e fedeltà, determina lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni. Per quanto riguarda i diritti successori, invece, il coniuge separato continua ad essere erede dell’altro, salvo l’addebito, così come a chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché giuridicamente non è venuto meno lo status di coniuge.
Solo con il divorzio vero e proprio, si verifica lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
Le ragioni dei coniugi
Al contrario di quanto avveniva in passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè in maniera del tutto indipendente dalla colpa di uno dei due coniugi. Ciò significa che la motivazione scatenante può essere la sola presa d’atto di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudicano l’educazione della prole.
Può accadere, peraltro, che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità, ossia senza fare ricorso al Giudice, ponendo in essere la c.d. separazione di fatto. Tuttavia, è bene evidenziare che la separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire poi al divorzio.
Separazione e divorzio: quando sono consensuali o giudiziali?
Tanto la procedura di separazione quanto quella di divorzio, possono essere consensuali o giudiziali.
In caso di separazione consensuale, il Tribunale, una volta accertata la piena corrispondenza alla legge dell’accordo e la tutela dei minori, si limita ad omologarla.
Nel caso della separazione giudiziale, ossia in difetto di accordo tra i coniugi, il Tribunale dovrà istruire la causa ed emettere, all’esito, una vera e propria sentenza.
Il divorzio, invece, implica sempre una sentenza, che, in caso di procedura congiunta, ricalca l’accordo.
L’addebito della separazione
Una questione delicata è l’addebito della separazione, richiesto da un coniuge interessato a far valere la responsabilità dell’altro coniuge per la fine del matrimonio.
Potrà aversi una pronuncia di addebito nel caso in cui il giudice riconosca gravi violazioni dei doveri coniugali. I casi più frequenti sono quelli di violazione del dovere di fedeltà, ovvero l’addebito per tradimento. In questi casi, non basta dimostrare l’infedeltà del coniuge. Infatti, è necessario dare la prova che il tradimento abbia rappresentato la causa della fine del matrimonio, e non sia l’inevitabile conseguenza di un rapporto già finito.
L’accordo di separazione o divorzio
Circa il contenuto di un accordo di separazione o divorzio, o della relativa sentenza, i provvedimenti che lo compongono riguardano sia gli aspetti patrimoniali che i provvedimenti rispetto ad i figli o il coniuge più debole.
Qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri, il giudice può stabilire che l’altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento, salvo si tratti di un coniuge a cui è addebitata la separazione. In quest’ultimo caso, il coniuge perde il diritto al mantenimento, pur avendo diritto agli alimenti, se versa in stato di assoluta indigenza.
L’affidamento dei figli
Nel caso in cui vi siano figli minori o non economicamente autosufficienti, l’abitazione familiare viene di regola assegnata al genitore presso il quale i figli sono collocati prevalentemente. Inoltre, il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l’assegnazione della casa coniugale può essere trascritto, al fine di renderlo opponibile a terzi acquirenti.
L’affidamento dei figli in caso di separazione attua alcuni principi fondamentali secondo cui il figlio minore ha il diritto di:
- mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;
- conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente:
- la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), e questa oggi è la regola;
- oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo).
In ogni caso, deve sempre essere tenuto in considerazione l’interesse della prole e definite le precise modalità di frequentazione, nonché la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuirne al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione.
Una guida esperta per promuovere la massima tutela
In definitiva, la procedura di separazione e quella di divorzio sono estremamente simili, differenziandosi soltanto per la fase conclusiva. Entrambe, infatti, si introducono con Ricorso, congiunto o giudiziale che sia. A questo segue un’udienza innanzi al Presidente del Tribunale per i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in caso di giudiziale, un giudizio ordinario che si chiude con sentenza (al pari del divorzio congiunto).
E’ quantomai opportuno, oggi, affidarsi da subito a professionisti competenti e prestare la massima attenzione ai figli tutelando, in primis, il loro equilibrio.
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