In tempo di Covid-19, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.
L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli esercenti arte o professione.
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro (tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche);
- i locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, viene precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista dalla norma, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
Posto che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi previsti.
L’ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.
Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:
- locazione di immobili (ma non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
- leasing di immobili (sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (ad es. contratti di coworking);
- affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.
Per quanto concerne l’oggetto del contratto, deve trattarsi di:
- immobili (anche terreni) ad uso non abitativo;
- destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.
Il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché si tratti di immobili locati destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.
L’applicazione del credito anche ad immobili catastalmente classificati come abitativi consente di includere nel bonus (ferme restanti le altre condizioni):
- il settore dei bed&breakfast, nonché degli affittacamere;
- gli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti, per i quali il bonus compete solo sul 50% del canone.
Dal punto di vista temporale, il credito d’imposta riguarda i mesi di:
- marzo, aprile e maggio 2020;
- aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.
L’agevolazione è utilizzabile “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”. Ai fini della fruizione dell’agevolazione è quindi necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.
Il credito può spettare anche ove il canone dei mesi in questione sia stato pagato anticipatamente, sia corrisposto in ritardo, o sia stato corrisposto in misura ridotta.
Il credito d’imposta è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o anche all’esercizio dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.
Il credito d’imposta può essere:
- utilizzato nella dichiarazione dei redditinrelativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzato in compensazione nel modello F24 (con il codice tributo “6920”), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (o altri intermediari finanziari) o il locatore stesso: in caso di cessione del credito al locatore, è possibile pagare al locatore solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta.
Il credito d’imposta, naturalmente, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.