Cassa Integrazione: quali sono stati i riflessi sugli Istituti Contrattuali?
Durante l’emergenza Covid-19, gran parte delle aziende hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, come strumento di sostegno al reddito per i propri lavoratori, al fine di non perdere le professionalità.
Tale sospensione o riduzione di orario è stata creata a fini esclusivamente emergenziali. Pertanto non è andata a sommarsi con eventuali altre Casse Integrazioni precedentemente utilizzate.
In base al settore di appartenenza, si è potuto fare ricorso alla CIGO (settore industriale), FIS (settore terziario), Enti Bilaterali, CIG In Deroga (per aziende non rientranti nelle casistiche sopra indicate)
Vediamo nel dettaglio quali riflessi hanno avuto questi ammortizzatori sociali su tutti gli istituti contrattuali nel periodo di sospensione o di riduzione dell’orario (quali ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, TFR, eventuali malattie ed infortuni).
Tredicesima e Quattordicesima
In via generale, le mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima vengono erogate alle scadenze di legge. La prima con il cedolino di dicembre o prima di Natale, mentre l’altra con il cedolino di giugno. La tredicesima spetta a tutti i lavoratori, la quattordicesima solamente nei settori dove è prevista dal Contratto Collettivo.
Durante la cassa integrazione a zero ore, il calcolo della retribuzione spettante viene effettuato tenendo conto della retribuzione maggiorata dei ratei di tredicesima ed eventualmente di quattordicesima.
In linea generale, durante i periodi di sospensione o riduzione orario, non sono maturate le mensilità aggiuntive, in quanto già utilizzate per il calcolo della retribuzione.
Riassumendo, possiamo affermare che durante un periodo di sospensione a zero ore, il rateo non matura se la cassa è pari o superiore a 15 giorni. Se la prestazione è invece ad orario ridotto, è maturata in proporzione alle ore fatte nel mese.
Ferie
Le ferie sono un istituto inderogabile, di cui il lavoratore deve usufruire per almeno 4 settimane all’anno.
Anche le ferie maturano mensilmente in relazione ai mesi lavorati. In particolare, nel caso di assenza per Cassa Integrazione, generalmente valgono le norme di cui sopra, ovvero sono maturate se non vi è un’assenza per CIG superiore a 15 giorni nel mese.
Inoltre, bisogna specificare che, sia per le ferie che per le mensilità aggiuntive, le aziende possono anche stabilire una maturazione proporzionata al periodo di lavoro. In questo caso, sia le mensilità aggiuntive che le ferie matureranno solamente in relazione alle ore fatte e non saranno maturate per la quantità di ore di Cassa Integrazione effettuata.
TFR
I periodi di sospensione per Cassa Integrazione non hanno riflessi sul TFR. Questo, infatti, è maturato al 100% anche durante i periodi di sospensione o orario ridotto. Pertanto, alla cessazione del rapporto di lavoro, è erogato anche per i periodi coperti da Cassa Integrazione
Maternità
La Cassa Integrazione è ininfluente sotto il punto di vista della maternità. Pertanto, sia se una maternità è già in corso, sia se inizia durante un periodo di sospensione, questa è erogata sostituendola alla CIG.
Malattia
Per quanto riguarda la malattia occorre fare una distinzione tra la condizione in cui la Cassa Integrazione è in sospensione e quella in cui è in riduzione di orario. in relazione a questo è intervenuta l’Inps con circolare esplicativa:
Se la cassa integrazione è in riduzione di orario, l’evento di malattia prevale sulla Cassa Integrazione.
Invece, se la cassa integrazione è in sospensione, l’Inps ha emesso una circolare precisando le due ipotesi che si possono verificare se lo stato di malattia è precedente l’inizio della sospensione:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Infortunio
Durante un periodo di inabilità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, questi avrà precedenza sulla CIG. Tale ipotesi si verifica anche quando vi è una ricaduta di un infortunio avvenuto in precedenza.
Assegno Familiare
Gli assegni familiari spettano in misura variabile al numero dei componenti del nucleo ed al reddito complessivo. Per avere tale diritto, almeno il 70% del reddito del nucleo familiare dovrà essere di lavoro dipendente. Inoltre, spetta in misura intera se il contratto di lavoro è di almeno 24 ore. Se l’orario è inferiore, è proporzionato ai giorni.
Pertanto anche durante i periodi di Integrazione Salariale il lavoratore continua a ricevere l’assegno familiare ogni mese.
In questa situazione di emergenza c’è bisogno, più che mai, di una guida competente e informata.
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