Un’ottima notizia per il settore alberghiero: per le imprese che appartengono a questo settore, vi è la possibilità di usufruire della rivalutazione gratuita, secondo quanto introdotto dalla legge di conversione del Decreto Liquidità.
Il Decreto Liquidità
È una chance da non perdere quella introdotta dall’art. 6-bis L. 40/2020, di conversione del decreto “Liquidità”, in favore di un settore trainante come il turismo, che pesa il 13% del PIL nazionale.
La norma favorisce in modo particolare il settore alberghiero e termale, prevedendo la gratuità dell’operazione di rivalutazione, senza pagare alcuna imposta sostitutiva.
Gli effetti positivi
Da valutare caso per caso i vantaggi che si possono trarre da tale opportunità.
Un vantaggio sicuro ed immediato è rappresentato dal miglioramento degli indici patrimoniali di bilancio e dal conseguente effetto positivo sul rating bancario.
Altro effetto è rappresentato dai maggiori costi derivanti dagli eventuali ammortamenti sui valori da rivalutazione.
Da non trascurare, inoltre, la creazione di riserve patrimoniali da destinare a copertura perdite che, molto probabilmente, scaturiranno dai bilanci 2020.
Cos’è rivalutabile?
Sono rivalutabili i beni dell’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12. 2019:
- Le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- le immobilizzazioni immateriali;
- le partecipazioni, purché siano iscritte in bilancio quali immobilizzazioni finanziarie.
Di contro, sono esclusi dalla rivalutazione:
- i beni materiali e immateriali la cui produzione o il cui scambio è l’oggetto dell’attività dell’impresa;
- l’avviamento;
- i costi pluriennali;
- il denaro;
- i crediti;
- le obbligazioni;
- le partecipazioni che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
L’operazione potrà essere effettuata, in uno o in entrambi i bilanci, dei due esercizi successivi all’esercizio 2019, ossia nel 2020 e/o nel 2021.
Il vantaggio della rivalutazione sarà immediato in quanto, rispetto alla rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), i nuovi valori rivalutati saranno riconosciuti ai fini fiscali nell’esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione. Ne consegue che, qualora la rivalutazione sia effettuata nell’esercizio 2020, gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 potranno essere calcolati in tale esercizio, senza dover attendere il decorso di 3 esercizi.
Le condizioni
Vi è però una condizione da rispettare, al fine di usufruire dei nuovi valori rivalutati: in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, oppure per destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, prima dell’inizio del 4° esercizio successivo a quello in cui viene effettuata la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, il valore da prendere in considerazione sarà quello del bene “ante rivalutazione”.
Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione potrà essere destinato ad aumento del capitale sociale, con l’intervento di un notaio, oppure essere accantonato a una riserva, denominata con riferimento alla norma agevolativa in esame.
Viene riservata la facoltà di affrancare la riserva da rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Tale riserva potrà essere destinata alla copertura di perdite. In tal caso, non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva non sarà reintegrata, oppure ridotta in misura corrispondente, con delibera dell’assemblea straordinaria.
Come annotare la rivalutazione
La rivalutazione deve essere annotata nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa. Gli amministratori e l’eventuale collegio sindacale, nelle relazioni al bilancio, devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che sono stati rispettati i limiti di valore.
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