Il lavoro agile (o Smart Working) è una tipologia di organizzazione del lavoro che coinvolge aziende e lavoratori. Il suo obiettivo è quello di ottimizzare le attività lavorative attribuendo notevole flessibilità ed autonomia dei lavoratori rispetto a:
- orari di lavoro;
- spazi di lavoro;
- strumenti da utilizzare.
È un modello organizzativo in grado di apportare notevoli vantaggi, favorendo la conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare.
La normativa
Il lavoro agile è stato disciplinato dalla legge 81/2017. Questa prevede che ci debba essere un accordo individuale per determinare le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’accordo, in particolare, deve rispettare i seguenti punti:
- deve essere in forma scritta, ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
- regolare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e dagli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- individuare i tempi di riposo e le misure tecniche ed organizzative, per assicurare tempi di disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- regolare l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, compatibilmente con i limiti imposti dall’art. 4 L. 300/1970 (cd. “controlli a distanza”);
- individuare le condotte che possono dare luogo a sanzioni disciplinari;
- in relazione all’oggetto della prestazione, è possibile introdurre forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi aziendali.
Pertanto, dagli elementi sopra indicati si desume che la prestazione lavorativa è svincolata:
- da un luogo fisico obbligatorio di svolgimento dell’attività, che può essere svolta in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’azienda, senza una postazione fissa;
- dal rispetto di un determinato orario di lavoro;
- dal un controllo diretto da parte del datore di lavoro.
L’accordo a tempo determinato e indeterminato: le condizioni di recesso
L’accordo tra le parti può essere a tempo determinato o indeterminato.
In caso di accordo a tempo indeterminato occorre inserire un preavviso di recesso di tale accordo. Questo non può essere inferiore a 30 giorni, salvo giustificato motivo. Mentre, se l’accordo è a tempo determinato, il recesso prima del termine può avvenire solamente per giustificato motivo.
I diritti del lavoratore agile
La legge stabilisce che il lavoratore agile abbia diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in azienda.
Inoltre, il lavoratore agile ha diritto agli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
La sicurezza del lavoratore agile
L’art. 18 della legge 81/2017 prevede che “Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Ne consegue, che siano in capo al datore di lavoro gli obblighi normativi sulla sicurezza, come successivamente indicato all’art. 22:
- Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
- Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Al successivo art. 23 vengono, invece, indicate le coperture infortunistiche del lavoratore agile:
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Lo smart working in emergenza Coronavirus
I DPCM hanno introdotto regole per semplificare l’attivazione del lavoro agile mediante forme semplificate e senza l’accordo individuale con il dipendente.
Cosa occorre fare?
È necessaria solamente la comunicazione online al Ministero del Lavoro caricando:
- un’autocertificazione dei lavoratori in Smart Working;
- un elenco dei lavoratori con i relativi dati anagrafici;
- la PAT Inail con voce di tariffa applicata;
- la durata della prestazione agile.
Questo consente alle aziende di semplificare gli adempimenti, garantendo comunque il normale ciclo produttivo e rispettando il distanziamento sociale.
Con la diffusione sempre maggiore dello Smart Working c’è bisogno, più che mai, di una guida competente e informata in materia normativa.
STUDIO INTEGRA offre consulenza ed assistenza ai lavoratori in questo periodo storico di grande incertezza. Il nostro obiettivo è proteggerti dalle conseguenze che il COVID-19 porta con sé sul mondo del lavoro, oltre a fare chiarezza rispetto ai diritti e alla sicurezza dei lavoratori in Smart Working.
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