Il diritto al risarcimento danni che sorge a seguito di un incidente stradale trae origine dall’art. 2043 del Codice Civile. Secondo questo articolo: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per legge, infatti, chi provoca un danno ad altri, anche senza dolo, ma con colpa, è tenuto a risarcirlo.
La “colpa” nella circolazione stradale
Nell’ambito della circolazione stradale, la “colpa” è rappresentata dalla violazione del Codice della Strada, per cui (art. 2054 c.c.): il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova liberatoria, di per sé ardua, che consiste nel dimostrare di avere rispettato tutte le norme di comportamento dettate dal Codice.
La responsabilità solidale
Un principio fondamentale che regge la materia è quello della “responsabilità solidale” del proprietario e del conducente dell’auto. Ciò significa che il risarcimento dei danni da circolazione stradale può essere richiesto interamente sia al proprietario del veicolo che al conducente responsabile del sinistro (se non sono la stessa persona). Infatti, il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (il che avviene, ad esempio, in caso di veicolo rubato).
Chi ha diritto al risarcimento danni?
Hanno diritto al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti in un incidente, garantito dalla “Polizza R.C. Auto”, obbligatoria per legge, tutti i terzi danneggiati.
Il risarcimento del danno può comunque essere parzialmente ridotto a causa di alcune mancanze del danneggiato stesso. Fra queste, il mancato uso delle cinture di sicurezza, del casco per i motociclisti, o più in generale, ogniqualvolta sia ravvisabile un concorso di colpa nell’incidente.
Qual è la procedura da seguire per il risarcimento danni?
E’ importante avere ben chiara la procedura da seguire per ottenere il giusto risarcimento, anche in relazione alla precisa tempistica prevista dalla legge.
Innanzitutto, poiché i termini di prescrizione del diritto al risarcimento sono di due anni, il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento entro questi termini.
Prima della richiesta di risarcimento va però presentata regolare denuncia di sinistro. Questo è l’atto con il quale il danneggiato mette formalmente in mora la compagnia di assicurazione tenuta alla liquidazione del danno. Obbligatoriamente entro tre giorni e preferibilmente utilizzando il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente).
L’indennizzo diretto
Il risarcimento dei danni per incidente stradale va richiesto alla propria assicurazione nei casi di “indennizzo diretto”, o a quella del responsabile negli altri casi, a seconda delle caratteristiche del sinistro.
L’indennizzo diretto è una speciale procedura di liquidazione dei danni derivanti da un incidente, introdotta dal Codice delle Assicurazioni private (art. 49). Questa prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La richiesta di indennizzo impone all’assicurazione di formulare una congrua offerta o di motivare il rifiuto. Questo deve avvenire entro un determinato termine dal ricevimento della richiesta:
- 30 giorni per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti;
- 60 giorni per i danni materiali, se il Modulo C.A.I. è firmato da una sola parte;
- 90 giorni per i danni alla persona.
Dopo aver formulato l’offerta, la compagnia di assicurazioni è obbligata poi a liquidare il danno entro 15 giorni. Questo sia che il danneggiato abbia accettato l’offerta, sia che l’abbia rifiutata, valendo in quest’ultimo caso come acconto in attesa della definizione del contenzioso.
Le voci di danno fisico risarcibili
Ma, al di là del danno materiale (fattura di riparazione dell’auto, spese medico-sanitarie, perdita di guadagno, etc.), quali sono le voci di danno fisico risarcibili?
- il danno biologico, inteso come lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona. Questa deve essere suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- il danno morale, inteso come la sofferenza interiore patita dal danneggiato a seguito delle lesioni riportate.
Sono considerate “micropermanenti” le lesioni fino a 9 punti di danno biologico, per le quali sono previste tabelle di legge, aggiornate annualmente, ai sensi del vigente Codice delle Assicurazioni Private.
Sono invece ritenute “macropermanenti” le lesioni oltre i 10 punti di danno biologico, per le quali, invece, in mancanza, ancora oggi, di una tabella unica nazionale, fanno scuola gli orientamenti liquidativi del Tribunale di Milano o del Tribunale di Roma.
Al di là delle rigidità tabellari, tuttavia, è sempre possibile che il Giudice operi la c.d. “personalizzazione” del danno. Questo può accadere in presenza di circostanze di fatto tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, in ragione della singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata.
STUDIO INTEGRA offre consulenza ed assistenza a tutti coloro che possono essere coinvolti in un incidente stradale. Il nostro obiettivo è fare chiarezza sulle “colpe” nella circolazione stradale e guidarvi nella procedura di risarcimento danni.
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