Dal 2025 cambiano molte cose sulle detrazioni fiscali per lavori edilizi.
Ecco una panoramica semplice del bonus casa, con un focus su prime e seconde case.
Bonus casa – | Aliquota | Limite massimo di spesa |
dall’1.1.2025 al 31.12.2027 – Interventi eseguiti dai proprietari (o per i titolari di diritti reali) sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale | Aliquota fissata al:
|
96.000 euro |
dall’1.1.2025 al 31.12.2027 – Interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale | Aliquota è fissata al:
|
96.000 euro |
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), è prevista la rimodulazione dell’aliquota dell’agevolazione.
La legge di bilancio 2025 stabilisce infatti che per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:
– del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
– del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000 euro.
Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:
– 36% per le spese sostenute nel 2025;
– 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
La detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Non godono invece dell’agevolazione le spese, sostenute dal 1° gennaio 2025, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (l’esclusione si è resa necessaria per dare attuazione alla direttiva Ue – c.d. “Case Green”).
Nessuna agevolazione per le caldaie alimentate a combustibili fossili.
Anche le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui sopra.
Ecobonus e sismabonus (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), quindi, sono prorogati nelle seguenti misure:
– per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
– per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.
Dal primo gennaio 2025 non godono nemmeno dell’ecobonus le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Infine, viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% entro un limite di spesa di €. 5.000,00 per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.
Tutte le detrazioni per interventi “edilizi” le cui spese sono sostenute dal 1° gennaio 2025, tuttavia, così come la generalità degli oneri detraibili salvo qualche eccezione, soggiacciono alla riduzione prevista dal nuovo art. 16 del TUIR per i redditi superiori a 75.000 euro, per i quali viene prevista una modulazione dell’agevolazione spettante in funzione dei componenti del nucleo familiare.
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