Cos’è e come funziona il Reddito di cittadinanza?
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Per beneficiarvi è necessario sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche di questa misura e i requisiti per accedervi.
Le indicazioni dell’INPS
A seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, l’I.N.P.S. è intervenuto fornendo le necessarie precisazioni applicative con la Circolare 43 del 20.03.2019.
Salvo specifiche eccezioni, il reddito è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta, richiedibile con le seguenti modalità:
- Poste italiane
- Modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it
- presso i CAF convenzionati con l’I.N.P.S.
I requisiti per accedere al reddito di cittadinanza
A) I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea (oppure familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea). inoltre, deve avere residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2 continuativi;
B) I requisiti reddituali e patrimoniali:
– ISEE inferiore a €. 9.360,00;
– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro (accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo – le predette soglie sono ulteriormente incrementate di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità);
– un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di € 30.000,00;
– reddito familiare inferiore a una soglia di € 6.000,00 annui (incrementati a € 7.560,00 ai fini dell’accesso alla p.d.c. e a € 9.360,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione). Tutti questi ultimi importi devono essere moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini r.d.c..
C) I requisiti di compatibilità: sono esclusi dal godimento del beneficio i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti (fatte salve le dimissioni per giusta causa).
L’I.N.P.S. ha altresì precisato che la presentazione della domanda è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione, purché sussistano i requisiti previsti.
Il beneficio è concesso entro la fine del mese successivo alla ricezione della domanda stessa.
Stante il carattere assistenziale, il reddito di cittadinanza è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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