A chi spetta l’indennità di disoccupazione?
Ai disoccupati in possesso dei requisiti per accedere al beneficio, l’INPS eroga l’indennità di disoccupazione, conosciuta oggi come Naspi.
I destinatari sono tutti i lavoratori che hanno perso involontariamente l’occupazione, con l’esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e degli operai agricoli.
Indennità di disoccupazione: i requisiti
La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione;
- poter fare valere nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- poter fare valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Oltre ai dipendenti sopra indicati, possono beneficiare del trattamento anche:
- i lavoratori che si dimettono per giusta causa (mancato o tardivo pagamento reiterato di stipendi, molestie, mobbing, demansionamento);
- in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della legge 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’art 1 della legge 92/2012;
- dimissioni volontarie intervenute nel periodo di maternità.
Il calcolo dell’importo
L’ammontare dell’indennità non è uguale per tutti. La base di calcolo, infatti, è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, calcolata dividendo la retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni per il numero totale delle settimane di contribuzione.
Si ottiene in questo modo la retribuzione media giornaliera, che va moltiplicata per il coefficiente di 4,33 per ottenere la retribuzione mensile di riferimento.
Se l’importo ottenuto è pari o inferiore a 1.221,44 euro (valore di riferimento per il 2019), la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.
Al contrario, quando la retribuzione è superiore a 1.221,44 euro, l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 euro, cui si aggiungerà il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.221,44.
Ad ogni modo, la NASPI non potrà superare il tetto di 1.328,76 euro mensili (anno 2019).
Nel caso in cui l’indennità sia da erogare per periodi inferiori al mese, l’importo dovrà essere diviso per 30 giorni e moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione.
L’importo subisce una riduzione del 3% al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, equivalente al 91° della prestazione.
Durata e decorrenza del trattamento
La durata è proporzionata all’anzianità contributiva del lavoratore. La Naspi, infatti, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
Il trattamento decorre dall’8° giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda in cui sia presentata successivamente all’8° giorno ed entro il periodo di decadenza fissato al 68° giorno.
La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS tramite il proprio PIN dei servizi, oppure tramite un intermediario abilitato.
Decadenza della prestazione
Il beneficiario decade dal trattamento nei casi di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di attività autonoma o subordinata, senza che il lavoratore comunichi all’INPS l’ammontare del reddito che presume di ricavare;
- raggiungimento dei requisiti di pensionamento;
- acquisizione del diritto dell’assegno di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità Naspi;
- mancata partecipazione alle iniziative di ricollocazione lavorativa o riqualificazione professionale promossi dai Servizi per l’Impiego.
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