Gli obblighi delle parti nell’infortunio sul lavoro
Gli obblighi per il dipendente
Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, diversi sono gli obblighi che incombono sulle parti.
Il dipendente deve darne immediata comunicazione all’azienda o al proprio responsabile, pena la perdita dei giorni tra l’evento di infortunio e il giorno in cui il datore è venuto a conoscenza del fatto.
In seguito all’infortunio, il dipendente deve recarsi presso un centro medico per sottoporsi a visita, che stabilirà la prognosi ed i giorni di assenza.
Il certificato va consegnato dal dipendente al datore di lavoro, mentre la struttura ospedaliera ne invia copia telematica all’INAIL.
Gli obblighi per il datore di lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve assicurarsi in primo luogo che il dipendente raggiunga la struttura ospedaliera più vicina (in alternativa, un ambulatorio INAIL).
Con il certificato medico ricevuto dal dipendente, il datore di lavoro deve effettuare comunicazione telematica all’INAIL entro due giorni da quando l’azienda ne è venuta a conoscenza.
In questa occasione, deve indicare:
- il giorno dell’infortunio;
- l’orario;
- la lavorazione che stava svolgendo il dipendente;
- l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- i dati retribuitivi per stabilire l’indennità che poi sarà erogata dall’INAIL.
Se l’infortunio ha prognosi fino a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto comunque ad inviare denuncia telematica ai fini statistici, quindi senza dati retributivi, in quanto tutta l’indennità rimane a carico del datore di lavoro.
Chi paga l’infortunio sul lavoro?
L’indennità per inabilità temporanea è corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro e dall’INAIL, tenuto conto che:
- il giorno in cui si verifica l’infortunio è totalmente a carico del datore di lavoro;
- i 3 giorni successivi a quello dell’evento sono a carico interamente del datore di lavoro;
- dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio, fino al rientro, il trattamento economico è a carico dell’INAIL.
L’indennità varia a seconda della durata ed è calcolata in percentuale di una retribuzione media giornaliera, con i seguenti parametri:
- il 60% della retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal 4° al 90°;
- il 75% della retribuzione media giornaliera per i giorni di assenza dal 91° alla guarigione.
La prestazione è erogata per tutti i giorni di assenza, direttamente dall’INAIL al lavoratore (salvo l’anticipo da parte del datore di lavoro). Inoltre, viene rilasciata una relativa certificazione per la denuncia dei redditi, in quanto si tratta di importi soggetti a tassazione Irpef.
Solo ed unicamente se il CCNL di riferimento dell’azienda lo dovesse prevedere, il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità dell’INAIL con quanto avrebbe percepito il dipendente se fosse andato regolarmente a lavorare.
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