Crisi da sovraindebitamento: requisiti
La Legge 3/2012, varata allo scopo di mitigare gli effetti della crisi economica globale, consente a soggetti in gravi difficoltà economiche, non assoggettabili a fallimento, di avviare una procedura presso il Tribunale di residenza del debitore. L’obiettivo è quello di conseguire la liberazione integrale dai propri debiti, mediante un pagamento rateale concordato, nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva. In questo modo si consente al soggetto di ripartire da zero, facendo fronte alla crisi di sovraindebitamento e riacquisendo un ruolo attivo nella società.
Di chi stiamo parlando?
- professionisti
- pensionati
- piccoli imprenditori
- piccole società artigiane
Le procedure
Nel dettaglio, si possono distinguere tre diverse procedure:
Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto da privati consumatori. Con questi si intendono il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Tale piano consiste in una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della esposizione debitoria complessiva.
E’ approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice con propria autonoma decisione. Questo può accadere anche a prescindere dal consenso dei creditori del sovraindebitato.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato da enti e imprese non fallibili ed ha caratteristiche per certi versi molto simili a quelle del piano del consumatore.
L’unica, grande differenza è costituita dal fatto che l’accordo deve essere accettato da diversi creditori, i quali rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto.
Procedura di liquidazione dei beni
Attraverso la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti. Dopodiché un Liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni ed a pagare, pro-quota, i suoi debiti.
Per quanto riguarda la procedura da seguire, essa si compone di due fasi:
- Nella prima fase, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina dell’organismo di composizione della crisi. Il soggetto si rivolgerà dunque all’Organismo individuato, per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo;
- Nella seconda fase, il soggetto sovraindebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede allo scopo di presentare la propria proposta validata dall’Organismo, attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice. Ricevuta la documentazione, il Giudice delegato fisserà con Decreto un’udienza (comunicata all’interessato ed all’Organismo) all’esito della quale il Giudice deciderà nel merito. A questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato, in caso di omologazione dello stesso.
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