In linea generale, si definisce assegno divorzile l’obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non è in grado di procurarseli.
Qual è la funzione dell’assegno divorzile, oggi?
L’assegno di divorzio ha presupposti e finalità diverse dall’assegno di mantenimento, che viene stabilito con la separazione personale dei coniugi. L’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione personale, infatti, presuppone l’esistenza del rapporto matrimoniale, con tutti i suoi obblighi patrimoniali e assistenziali legati allo stato di coniugio, per cui può ancora trovare applicazione nella quantificazione dello stesso il criterio del “tenore di vita”, che invece è stato superato in riferimento all’assegno divorzile.
Oggi, l’assegno divorzile ha una triplice natura: infatti, accanto alla funzione assistenziale, sussiste anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell’apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
Come si determina l’ammontare dell’assegno?
Il Giudice, in primo luogo, deve compiere una valutazione circa l’esistenza del diritto all’assegno, verificando se effettivamente il coniuge “debole” non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, dopodiché deve provvedere alla quantificazione dell’importo dell’assegno, tenendo conto di diversi parametri: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, valutando tutti i predetti parametri anche in relazione alla durata del matrimonio.
L’importo dell’assegno divorzile deve essere quantificato tenendo conto delle tre funzioni cui assolve (assistenziale, compensativa, perequativa), perciò non sarà sufficiente un contributo che consenta il raggiungimento di una autosufficienza economica “astratta”, ma andrà condotta dal Tribunale una verifica “in concreto” sul livello reddituale adeguato al richiedente, in base al contributo che ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche del sacrificio delle aspettative professionali, avvenuto nel corso del matrimonio.
Una volta stabilito, l’assegno si può modificare o revocare?
Anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ad ogni modo, la legge consente espressamente la possibilità di chiedere la revisione dell’assegno divorzile quando sopravvengano “giustificati motivi”, come pure si prevede la possibilità che le parti possano accordarsi per il pagamento al richiedente di una somma, in un’unica soluzione (una tantum), anziché mediante corresponsione periodica dell’assegno.
Considerata la sua natura, il diritto all’assegno divorzile cessa con il passaggio dell’avente diritto a nuove nozze, ma anche, come da recente giurisprudenza, con l’instaurarsi di una convivenza di fatto, purché di natura stabile e duratura.
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