Il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 introduce l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e del settore privato) e autonomi.
Nel settore privato, le aziende sono chiamate ad organizzarsi in vista del 15 ottobre 2021, data dalla quale dovranno essere effettuate verifiche di possesso del certificato per tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori, tirocinanti e autonomi, anche se effettuate in virtù di contratti esterni.
I dipendenti sprovvisti di Green pass risulteranno assenti ingiustificati e sono state anche introdotte sanzioni amministrative per i datori di lavoro inadempienti e per i lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza Certificato.
Settore privato, Green Pass per dipendenti e autonomi
Nel settore privato è stato introdotto l’obbligo per chiunque per svolgere attività lavorativa di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione Verde Covid-19.
Nessuna novità invece per le professioni per le quali era già previsto l’obbligo vaccinale.
Soggetti esenti
Le norme sul possesso della Certificazione verde non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica.
Lavoratori autonomi e altri soggetti
L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass si estende anche ai lavoratori autonomi.
Viene previsto dal medesimo decreto che estende a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche in virtù di contratti esterni.
Pertanto, la normativa si estende oltre che ai lavoratori autonomi, anche a tirocinanti, lavoratori somministrati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori in distacco.
Sistemi di verifica
Con l’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative di controllo e sulle verifiche anche a campione sul possesso del Green Pass mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Lettura del QR Code con l’apposita App
- Il soggetto verificatore può richiedere e verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del soggetto con quelli riportati sul certificato
- Che la verifica non comporti la raccolta dei dati del soggetto controllato
I controlli, in linea di generale, dovranno essere effettuati nei punti di accesso dei luoghi di lavoro, mediante personale incaricato formalmente dal datore di lavoro, mentre per i soggetti designati al controllo, la verifica deve essere effettuata dal datore di lavoro stesso.
Assenze ingiustificate
I lavoratori che non sono in possesso di Certificazione verde o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del green pass o comunque entro il 31/12/2021.
I lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza subire conseguenze disciplinari, e per tali periodi non è dovuto alcun elemento a titolo di retribuzione o elementi ad essa correlati.
Imprese con meno di 15 dipendenti
Solo ed esclusivamente nelle realtà con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può sospendere il dipendente privo di Certificazione per un periodo corrispondente alla durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione di quest’ultimo, comunque non superiore a 10 giorni e non oltre il 31 dicembre 2021.
Green Pass per dipendenti e autonomi: sanzioni
I datori di lavoro che non effettuano controlli sul possesso del Certificato, non adottano le misure per effettuare le verifiche e permettono l’accesso ai luoghi di lavoro a soggetti privi di Green Pass, incorrono in una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
La presenza sul luogo di lavoro, in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass, è punita con una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00
Competente ad irrogare i provvedimenti sanzionatori è il Prefetto, previa segnalazione da parte degli organi incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
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