Le rettifiche e gli accertamenti della Dichiarazione Iva annuale e delle Imposte sui Redditi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come indicato rispettivamente agli artt. 57 D.P.R. 633/1972 e 43 D.P.R. 600/1973.
Il Legislatore, al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, dispone all’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, oggetto di ripetute modifiche nel corso del tempo, il riconoscimento di un particolare “regime premiale”, a favore dei soggetti che:
- utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica tramite SdI ovvero inviano telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate;
- effettuano e ricevono esclusivamente pagamenti e incassi con mezzi tracciabili, per gli importi superiori ad € 500,00.
La disposizione, da un punto di vista soggettivo, riguarda sia i soggetti passivi che producono reddito d’impresa (imprese familiari, società di capitali, società di persone, società consortili, cooperative, ecc.), sia i soggetti passivi che producono reddito di lavoro autonomo (professionisti) e prevede la riduzione dei termini di accertamento di 2 anni.
Si ricorda che per “mezzi tracciabili” sono intesi tutti quei pagamenti effettuati e ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
E’ bene specificare che si tratta di un “regime premiale” diverso da quello previsto per i contribuenti forfettari che optano per l’invio telematico delle fatture di vendita, ai quali viene concessa una riduzione dei termini di accertamento di 1 anno. Si ritiene comunque, che anche questi ultimi possano usufruire dell’agevolazione in esame qualora abbiano scelto di emettere esclusivamente fatture elettroniche e provvedano ad utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili per i pagamenti (effettuati e ricevuti) di importo superiore ai 500,00 €.
L’agevolazione è prevista anche per i contribuenti “minimi”.
Per usufruire del “regime premiale”, i contribuenti dovranno comunicare, per ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti sopra riportati nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi.
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