Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 Dicembre 2021, ha previsto un obbligo di comunicazione preventiva per le attività svolte come lavoro autonomo occasionale; prevede infatti che i committenti debbano segnalare in via preventiva le prestazioni svolte attraverso un modulo di comunicazione da inviarsi all’Ispettorato del lavoro tramite PEC o SMS.
Decreto fiscale: lavoro autonomo occasionale
Il Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (cosiddetto “Decreto fiscale”) con l’obiettivo di:
- rafforzare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- contrastare il lavoro irregolare;
ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) consentendo all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui:
- almeno “il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”;
- a prescindere dal settore di intervento, vi siano “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
Lavoratori autonomi occasionali
I lavori autonomi occasionali sono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice Civile, in cui un soggetto svolge un lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, un servizio o un’opera a favore di un committente, in maniera occasionale e non abituale.
Tali prestazioni sono soggette ad una ritenuta d’acconto del 20% e tali somme sono qualificate come redditi diversi.
Dal punto di vista contributivo, si applicano le aliquote previste per la Gestione Separata (1/3 a carico del collaboratore, 2/3 a carico del committente), solo per gli importi che superano la franchigia di € 5.000,00 per anno solare.
Modalità di comunicazione
Le modifiche introdotte prevedono, per contrastare i fenomeni di lavoro sommerso, l’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata secondo le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3, del DL 15 giugno 2015 n. 81 relativamente al lavoro intermittente, ossia mediante SMS o posta elettronica certificata.
La comunicazione non assolve l’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione tramite modello UNILAV e può essere effettuata anche lo stesso giorno di inizio della prestazione, purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore, tramite modello Uni-Intermittente.
Tale modello deve contenere:
- i dati identificativi del datore di lavoro (codice fiscale)
- i dati identificativi del lavoratore (codice fiscale)
- le date delle prestazioni
Tale modello va inviato tramite:
- Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”);
- Email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS al numero 339.9942256, contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
- “App Lavoro Intermittente”, disponibile per smartphone e tablet
Le modalità previste per i lavoratori intermittenti devono essere applicate anche per la comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali, in attesa che il Ministero del lavoro disponga un modello di comunicazione specifico.
Conversione in legge e sanzioni
Come indicato precedentemente, nel testo di conversione in legge del Decreto fiscale, si modifica ulteriormente l’articolo 14 del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui l’Ispettorato accerti che almeno il 10 per cento (e non più il 20 per cento) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato:
- senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- ovvero inquadrato (ed è qui la novità) come “lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.
Oltre al rischio di incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale come sopra indicato, la violazione degli obblighi di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
STUDIO INTEGRA offre consulenza ed assistenza ai lavoratori e alle aziende. Il nostro obiettivo è fare chiarezza rispetto a tutti gli aspetti della normativa vigente
Scopri i nostri servizi e contattaci per maggiori informazioni!
E per approfondire le tematiche legate al mondo del lavoro nell’attuale situazione storica, leggi i nostri articoli su: