Il “patrocinio a spese dello Stato”, comunemente detto “gratuito patrocinio”, è un fondamentale istituto di civiltà giuridica che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, a garanzia del diritto costituzionale di difesa.
In particolare, ai sensi del D.P.R. 115/2002, è assicurato il patrocinio, in ogni stato e grado:
- nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
- nel processo penale, per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Nei casi previsti dalla legge, insomma, le spese relative all’Avvocato sono a carico dello Stato, per cui il difensore non riceve il compenso dal cliente, che non avrebbe le possibilità economiche per corrisponderlo, e dal canto suo il legale non può chiedere compensi o rimborsi al cliente ammesso al gratuito patrocinio, risultando ogni patto contrario nullo e la violazione del divieto grave illecito disciplinare.
L’istituto in questione è ben diverso da quello della difesa d’ufficio, previsto invece in materia penale, la cui finalità consiste nel garantire la difesa a ciascun soggetto che non disponga di un Avvocato. Il difensore d’ufficio, infatti, è nominato dal giudice o dal pubblico ministero, i quali attingono ad un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine Forense, d’intesa con il Presidente del Tribunale, e l’Avvocato d’ufficio ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio, può essere sostituito solo per giustificato motivo e deve comunque essere remunerato dal cliente: infatti, le spese della difesa d’ufficio sono a carico della parte, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al fine di godere del gratuito patrocinio, occorre esservi ammessi.
La legge prescrive i requisiti necessari, tra i quali spicca la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito, in quanto, evidentemente, a spese di tutta la collettività, allorché le ragioni avanzate dal richiedente risultino infondate o pretestuose.
Il gratuito patrocinio è un beneficio che possono richiedere
- i cittadini italiani
- i cittadini stranieri o gli apolidi, regolarmente sul territorio nazionale
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni
Risultano invece esclusi dal beneficio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per gravi reati.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al limite di legge, oggi € 12.838,01 (ex D.M. 10/05/2023), importo che viene periodicamente aggiornato.
Il richiedente, in proposito, deve allegare alla sua domanda un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito, che è bene determinare con l’ausilio di un professionista.
Nel computo del reddito, si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza, compresi i conviventi more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.
Al contrario, si tiene conto del solo reddito personale del soggetto:
- quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza, etc.),
- nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio, una procedura di separazione tra coniugi).
In ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito di euro 12.838,01 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Esistono tuttavia circostanze in cui lo Stato ritiene di estendere il beneficio a prescindere dal reddito. Sono ammessi infatti al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali, la persona offesa di taluni gravi reati, il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, dall’altra parte dell’unione civile, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Il soggetto che si trovi nelle condizioni di legge può presentare, senza costi, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, per qualsiasi stato e grado del processo, mediante deposito dell’istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, personalmente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure telematicamente (oggi, la prassi) tramite il suo difensore che ne autentica la sottoscrizione.
Per una controversia civile, amministrativa, contabile, tributaria, o di volontaria giurisdizione, la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo Avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (C.O.A.) competente, per individuare la quale occorre fare riferimento:
- al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Invece, in ambito penale, la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo Avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento; inoltre, la domanda può essere presentata al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto, all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura, soggetti che ne cureranno poi la trasmissione al magistrato procedente.
Il modello di istanza da compilare, in carta semplice, per accedere al gratuito patrocinio è disponibile presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o digitalmente sul sito del C.O.A. di riferimento.
Nel compilare la domanda, il richiedente ha l’obbligo di dichiarare il vero, in quanto le dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di redditosono punite con la pena della reclusione e con la multa, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato. Tutti i soggetti ammessi al patrocinio, peraltro, possono essere sottoposti al controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini bancarie.
Poichè non tutti gli Avvocati sono disponibili alla difesa mediante gratuito patrocinio, esiste un Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato in cui sono indicati i nominativi dei difensori a cui il richiedente può rivolgersi, prima o dopo la domanda, elenco pubblico consultabile sul sito del Consiglio dell’Ordine competente o fisicamente presso la Segreteria del C.O.A. di riferimento.
A seguito del deposito dell’istanza da parte del richiedente, il Consiglio dell’Ordine deve valutare la fondatezza delle pretese e, se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità, nei 10 giorni successivi, dichiarare l’accoglimento o meno della domanda, nonchè trasmettere copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Se il Consiglio dell’Ordine rigetta l’istanza, questa può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto, posto che il provvedimento del Consiglio dell’Ordine è provvisorio ed è il giudice che, nel merito, decreta l’ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.
L’ammissione al patrocinio, una volta disposta, è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
L’accoglimento dell’istanza comporta l’ammissione del richiedente al beneficio del gratuito patrocinio e quindi
- la nomina di un Avvocato iscritto negli appositi elenchi, scelto dal richiedente, spesso già in fase di domanda
- l’esenzione dal pagamento del compenso dell’Avvocato, che viene liquidato dallo Stato
- l’esenzione del pagamento di alcune spese (prenotate a debito dallo Stato, ad es.il contributo unificato, le spese per le notifiche, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, i diritti di copia)
- l’anticipazione di alcune spese da parte dello Stato (ad es. le spese di viaggio per i testimoni).
L’Avvocato nominato, prima di iniziare la causa, deve analizzarne la fondatezza e al momento della costituzione in giudizio deve allegare la delibera di ammissione al gratuito patrocinio all’interno del fascicolo di parte.
L’Avvocato può rinunciare al mandato nel caso in cui venga meno il vincolo fiduciario con la parte, dandole comunicazione scritta e avvisandola della necessità di nominare di un nuovo difensore; parimenti, il cliente è libero di revocare il mandato dell’Avvocato nominato e chiedere che ne venga nominato un altro, fermo restando che è ammessa la nomina di un solo legale, pena la decadenza dal beneficio.
Non essendo il compenso dell’Avvocato a carico del cliente, al termine del giudizio, il difensore deposita la nota spese a cui allega la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, restando inteso che il corrispettivo spettante all’Avvocato è ridotto della metà.
Posto che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rappresenta un beneficio, la parte può anche rinunciarvi, ad esempio, perché ha superato il reddito necessario per mantenere il beneficio oppure perché rinuncia al procedimento, determinando l’estinzione del giudizio.
Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato dal giudice se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; la revoca è pronunciata con decreto dal giudice e ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali o, retroattivamente, in tutti gli altri casi.
Il patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la fase giudiziale: ne consegue che la fase stragiudiziale non è coperta dal beneficio, mentre sono pacificamente incluse nel beneficio le procedure di Mediazione e di Negoziazione assistita, per recente intervento normativo.
Nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio rimanga soccombente in causa, non può ricorrere nuovamente al beneficio per proporre impugnazione e, se viene condannata al pagamento di somme a favore della controparte, queste ultime non sono a carico dello Stato, poichè il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore.
Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio vince la causa, il pagamento delle spese legali, come da regole generali, è a carico della parte soccombente, ed il soccombente, quindi, dovrà eseguire il pagamento a favore dello Stato, che ha diritto di rivalsa verso il soccombente.
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