LA RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA
L’art. 2051 Coc. Civ. stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“. Si tratta, invero, di un’ipotesi di responsabilità estremamente diffusa, poichè involge la proprietà e la disponibilità di beni, mobili o immobili. In sostanza, di fronte a danni cagionati da cose inanimate,…