L’art. 40 del D.L. 4.5.2023 n. 48 (c.d. D.L. “Lavoro”) ha previsto l’incremento temporaneo, per il 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro, restringendo, rispetto al passato, la platea dei beneficiari ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per tutti gli altri dipendenti tale soglia resta invece ferma a 258,23 euro.
Quadro normativo
A norma dell’art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di omnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit, alla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Tale soglia di non imponibilità è stata:
- raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021;
- per il 2022 innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.
L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.
Per il 2023 sussistono invece due soglie distinte per la non imponibilità dei fringe benefit, con ambito oggettivo di applicazione differente:
- per i dipendenti senza figli a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro riconosciuta dall’art. 51 3 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (non anche per le somme relative alle utenze domestiche);
- per i dipendenti con figli a carico, la soglia di 3.000,00 euro, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Si genera quindi, in sostanza, un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit per il 2023.
Disciplina ordinaria per i dipendenti senza figli a carico
L’art. 51 co. 3 del TUIR dispone che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
A norma dell’art. 40 co. del D.L. 48/2023 “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1”. In sostanza, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico resta ferma la disciplina “ordinaria” dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR.
Ambito soggettivo
In linea generale, sono destinatari dei fringe benefit i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.
Riconoscimento ad personam
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non essendo necessario il riconoscimento alla generalità dei dipendenti.
Beni ceduti e servizi prestati a coniuge e familiari
L’art. 51 co. 3 del TUIR, che individua il criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit, fa riferimento anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari.
Si considerano quindi fringe benefit i beni ceduti e i servizi prestati:
- al dipendente;
- al soggetto a questo equiparato (es. pensionato, cassaintegrato);
- al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche se non fiscalmente a carico.
Ambito oggettivo
Come anticipato, nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, con il termine fringe benefit vengono individuati i beni e servizi forniti al dipendente, diversi dalle somme in denaro. Sono esempi di fringe benefit:
- le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti;
- i prestiti ai dipendenti;
- i fabbricati in uso ai dipendenti;
- gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo;
- gli omaggi natalizi;
- i buoni spesa e i buoni.
Fringe benefit ottenuti da terzi
Costituisce, inoltre, compenso in natura il diritto del dipendente di ottenere il fringe benefit da terzi (art. 51 co. 3 del TUIR).
Tale fattispecie si verifica quando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, sebbene non in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia con lui stipulato.
Buoni pasto – esclusione
I voucher in esame rappresentano uno strumento distinto dalle prestazioni sostitutive del servizio di mensa (c.d. “buoni pasto”) di cui all’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.
I buoni pasto non rientrano quindi nell’ambito dei fringe benefit, neppure in caso di superamento dei limiti di esenzione previsti
Individuazione del valore
Ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, il valore in denaro dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente o al coniuge o ai suoi familiari è determinato in base al criterio del valore normale di cui all’art. 9 del TUIR.
L’art. 51 co. 3 individua quindi nel valore normale di cui all’art. 9 del TUIR il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente o ai suoi familiari.
L’erogazione al dipendente di un bene o servizio rappresenta quindi un compenso in natura imponibile nell’ambito del reddito di lavoro dipendente in base al suo valore normale.
Superamento del limite
Se il valore in questione è superiore al limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. In altri termini, il meccanismo di funzionamento non è quello di una franchigia, ma di mero limite, superato il quale, scatta l’imponibilità.
Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente, senza figli a carico, nel periodo d’imposta 2023, sia pari a 300,00 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 300,00 euro (non quindi solo per l’eccedenza rispetto al limite di 258,23 euro).
Disciplina per i lavoratori dipendenti con figli a carico
Come anticipato, l’art. 40 del DL 48/2023 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023, un innalzamento a 3.000,00 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
Oltre all’aumento di tale limite a 3.000,00 euro, la norma prevede un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Figli fiscalmente a carico
Ai fini della norma in esame, rilevano quindi i dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR.
In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:
- se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo annuo pari o inferiore a 4.000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- se superano i 24 anni sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Superamento del limite di 3.000 euro
L’art. 40 del D.L. 48/2023 dispone che l’incremento a 3.000,00 euro per i dipendenti con figli a carico, comprensivo delle utenze domestiche, opera “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.
Ne consegue che, nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite di 3.000,00 euro.
Autodichiarazione del dipendente
L’applicazione della soglia di 3.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, a norma del citato co. 3 dell’art. 40 del D.L. 48/2023, non è automatica
Infatti, stando alla citata disposizione, il lavoratore dipendente dovrà fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia di 3.000,00 euro per il 2023, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Bonus carburante
Per il 2023 è inoltre prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, esclusi da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, per un ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore (c.d. “bonus carburante”).
Tali somme sono cumulabili con i limiti di esenzioni fissati in 258,23 e 3000,00 euro per chi ha figli a carico, pertanto, i limiti si innalzano a 458,23 e 3.200,00.
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