Prestiti ai dipendenti
L’Agenzia entrate ha chiarito anche alcuni aspetti sui compensi erogati in natura derivanti dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi).
L’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, nella formulazione previgente, prevedeva che, in caso di concessione di prestiti al lavoratore, ai fini della determinazione del compenso in natura, occorresse effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
La circolare delle Entrate chiarisce a tal proposito: al fine di fronteggiare le fluttuazioni che fra l’anno 2022 e l’anno 2023 hanno interessato il TUR (ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti) l’attuale versione della norma ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito:
- per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito;
- per i prestiti a tasso fisso, il tasso ufficiale da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito.
La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
Fringe Benefit 2024
La circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate spiega le modifiche apportate dal decreto Anticipi, alla modalità di determinazione del fringe benefit, in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente. Dai tassi applicati per i prestiti aziendali all’applicazione dell’esenzione fiscale per i fringe benefit, per lavoratori con o senza figli.
La legge di bilancio 2024 ha detto la sua sulla questione del welfare aziendale per i dipendenti, in particolare, in tema di non imponibilità ai fini della tassazione.
Per il periodo di imposta 2024, vengono rideterminati i limiti di esenzione come già previsto per l’anno 2022 e 2023.
Per l’anno 2024 non concorrono alla formazione del reddito i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, entro i seguenti limiti:
- 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo della prima casa;
- innalzato a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.
Welfare aziendale 2024: come utilizzare i fringe benefit
Le somme erogate a titolo di welfare aziendale, dai datori di lavoro ai dipendenti, possono essere utilizzate anche per il pagamento di:
- bollette (acqua, luce e gas)
- affitto
- interessi sul mutuo della prima casa
Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per prima casa si intende l’abitazione principale, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15 (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del Tuir.
Interessi mutuo prima casa
Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore
Spese affitto prima casa
Per quanto riguarda le spese per l’affitto, queste devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Si fa presente che per l’erogazione degli importi di cui sopra, il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro idonea certificazione per l’erogazione delle somme. Pertanto, dovranno essere prodotti: copia delle bollette pagate, copia del contratto di affitto, attestazione interessi mutuo prima casa.
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