Mediante il concordato preventivo biennale sarà possibile fissare per un biennio (2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni.
Ambito soggettivo
In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
– i soggetti che applicano gli ISA;
– i contribuenti in regime forfetario in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.
Determinazione del reddito
Le proposte di concordato preventivo biennale verranno formulate dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i dati forniti dai contribuenti.
In ogni caso, il reddito concordato, sia per quanto concerne l’irpef che l’ires o l’irap o l’imposta sostitutiva, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.
Procedura di accesso
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base, tra l’altro, di dati che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:
– del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
– della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario.
La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 15.06.2024.
Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, l’adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15.10.2024.
Accettazione della proposta
Con l’accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
Effetti del concordato
Nel periodo oggetto di concordato, i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:
– presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
– rispettare gli ordinari obblighi contabili;
– effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
Contributi previdenziali
Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Circostanze eccezionali sfavorevoli
Circostanze eccezionali (da individuare con un prossimo D.M.), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo, superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Regime premiale Isa
L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.
Esclusione da accertamenti
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
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