Il 13 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo del 27 giugno 2022 numero 104 (cosiddetto Decreto “Trasparenza).
Le nuove disposizioni ampliano le informazioni da fornire obbligatoriamente ai lavoratori all’atto dell’assunzione.
L’obiettivo è trasmettere ai dipendenti (e non solo), con il contratto di assunzione, oltre agli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ulteriori informazioni e relative tutele.
Tale decreto ha validità per tutti i rapporti di lavoro instaurati dal 13 agosto 2022 e per tutti i lavoratori già in forza alla data dell’1 agosto 2022 (in quest’ultimo caso, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le informazioni entro 60 giorni).
In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Tali disposizioni sono applicabili non solo per i contratti di lavoro dipendente ma per ulteriori tipologie quali:
- Contratto di lavoro somministrato;
- Contratto di lavoro intermittente;
- Collaborazioni etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo numero 81/2015;
- Collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, numero 3, del Codice di procedura civile;
- Contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bisdel Decreto legge numero 50/2017 (convertito in Legge numero 96/2017);
- Contratto di lavoro marittimo e della pesca;
- Contratto di lavoro domestico;
- Rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.
Risultano invece espressamente esclusi da tale obbligo:
- Rapporti di lavoro autonomo, non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro con professionisti di cui agli articoli 2222 e 2229 del Codice civile;
- Rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- Rapporti di lavoro di durata pari o inferiore ad una media di tre ore settimanali, in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
- Rapporti di collaborazione prestati nell’impresa dal coniuge, dai parenti, dagli affini non oltre il terzo grado del titolare, che siano con lui conviventi;
- Rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all’estero, limitatamente all’articolo 2 del D.Lgs. numero 152/1997 (come modificato dal Decreto Trasparenza);
- Rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. numero 165/2001, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del Decreto Trasparenza.
Come comunicare le informazioni?
Le informazioni vanno comunicate al lavoratore in formato elettronico o cartaceo, in modo chiaro e trasparente; per tale comunicazione sono accettate anche mail personale del lavoratore, mail del lavoratore messa a disposizione del datore di lavoro o consegna documenti su rete aziendale tramite strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a specificare che tali informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a conservare copia della trasmissione o della conferma di ricezione per un arco temporale di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quali informazioni?
Il Decreto Trasparenza interviene ampliando le informazioni che devono essere tramesse al lavoratore in fase di assunzione:
- Identità delle parti;
- Luogo di lavoro;
- La sede del datore di lavoro;
- L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- La data di inizio del rapporto di lavoro;
- La tipologia di rapporto di lavoro, e se trattasi di contratto a termine, la data di scadenza;
- La durata del periodo di prova;
- Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
- La durata delle ferie ed i permessi;
- La durata degli eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore ovvero, qualora non definibili al momento dell’assunzione, le modalità di determinazione e fruizione;
- L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- La programmazione dell’orario ordinario di lavoro, se imprevedibile il lavoratore dev’essere informato;
- Le condizioni riguardanti l’eventuale straordinario e la sua retribuzione;
- Le procedure relative ai cambiamenti di turno, laddove previsto;
- La durata e la forma del preavviso, nonché la procedura in caso di recesso del datore o del lavoratore;
- Il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal medesimo.
Tali informazioni, se non contenute nel contratto di assunzione o nel modello Unilav, possono essere consegnate al lavoratore, tramite gli strumenti sopra descritti, entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Qualsiasi variazione delle informazioni fornite ai lavoratori dev’essere comunicata a questi ultimi per iscritto “entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica”, ad eccezione delle variazioni che riguardano modifiche di leggi, regolamenti o contratti collettivi.
Gli organi preposti, effettuati i necessari accertamenti, e riscontrando il mancato assolvimento normativo, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Rispetto a tali violazioni, si precisa peraltro che trova “applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e che le stesse violazioni si realizzano allo scadere dei termini previsti (7 giorni o un mese) in relazione alla tipologia delle informazioni omesse”.
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