Il legato è una disposizione testamentaria con cui il soggetto attribuisce a una persona (non necessariamente erede) un determinato bene o un determinato diritto.
La successione a causa di morte può essere a titolo universale e, in questo caso, il successore assume la qualifica di erede, oppure a titolo particolare, casistica in cui si parla appunto di legatario.
Questa distinzione è riferibile solo rispetto alla successione testamentaria, poiché nella successione legittima esistono solo eredi e mai legatari.
Secondo l’art. 588 C.C., si ha successione a titolo universale quando l’erede subentra nell’universalità dei beni del testatore oppure in una quota degli stessi, da solo o in concorso con altri soggetti, mentre si ha successione a titolo particolare quando un soggetto, il legatario, succede al testatore in uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati quali quote dell’intero patrimonio.
Per chiarire la distinzione, è sicuramente utile un esempio pratico: qualora, nel caso in cui il de cujus risulti proprietario di un immobile, azioni, mobili antichi pregiati, denaro contante, un’automobile, sarà definito erede chi, in base al testamento, ha diritto anche solo ad una quota di tutti questi beni, mentre il legatario sarà designato titolare di uno o più dei singoli beni (un singolo mobile pregiato, una quota della casa di abitazione, un’automobile, etc.).
Di particolare interesse è la posizione del legatario rispetto ai debiti ereditari, poiché solo l’erede (e non il legatario) subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del testatore, rispondendo anche con i propri beni. Ne deriva che, in una situazione debitoria del testatore, ove possibile, è senz’altro opportuno nominare legatario il soggetto che rientrerebbe nella legittima quale erede.
La legge non richiede che il testamento contenga una formula particolare per il legato in sostituzione della legittima; tuttavia, è necessario che la volontà del testatore sia chiara ed univoca, con l’attribuzione del legato. A tal fine, la giurisprudenza di legittimità precisa che dal complessivo contenuto del testamento si deve desumere la chiara intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, senza chiamarlo all’eredità.
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E’ opportuno che nella redazione del testamento e nella valutazione dell’operazione in genere ci si avvalga di un professionista qualificato a valutare le singole problematiche di ogni caso particolare.
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